Provvedimenti sanzionatori sull’e-commerce dall’Agcm - mymesys.com

Provvedimenti sanzionatori sull’e-commerce dall’Agcm

 In Normativa web

Prima di entrare nel vivo del tema e-commerce, delle vendite online e dei relativi aspetti normativi, è interessante prendere spunto dal recente comunicato stampa dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, sul sito Agcm.it, del 23 dicembre 2021, che ha divulgato la notizia dei provvedimenti sanzionatori adottati dall’Ente nei confronti di Unieuro, Mediaworld, Leroy Merlin e Monclick.

L’Autorità ha fatto sapere di aver multato per complessivi 11 milioni di Euro le quattro società alle quali ha contestato pratiche commerciali scorrette nelle vendite online durante il periodo della pandemia.

“Le istruttorie – si legge nella nota di Agcm hanno consentito di accertare che le quattro società, nell’ambito dell’attività di e-commerce di prodotti di elettronica di consumo, elettrodomestici, ferramenta, bricolage, giardinaggio e altri prodotti per la casa svolta tramite i propri siti web aziendali, hanno posto in essere, soprattutto nel periodo di emergenza sanitaria per il Covid 19, alcune condotte scorrette, differenziate per ciascuna impresa ma tutte riconducibili a due pratiche commerciali scorrette”.

Tipologie di condotte scorrette dell’e-commerce

L’Autorità precisa quali sono le tipologie di condotte riconducibili rispettivamente alla prima e alla seconda pratica commerciale scorretta individuate nei siti web e-commerce delle aziende sanzionate.

Criticità dell’offerta di prodotti sul sito Internet

Nella prima pratica, sintetizzata con le “criticità relative al momento dell’offerta di prodotti sul sito Internet”, rientrano:

  • la diffusione di informazioni inesatte e ingannevoli sull’effettiva disponibilità dei prodotti venduti online e sui relativi prezzi;
  • la diffusione di informazioni inesatte e ingannevoli riguardo ai tempi di consegna;
  • con riferimento al processo di acquisto, l’addebito del pagamento o il blocco del plafond prima della conclusione del contratto;
  • l’annullamento unilaterale degli ordini di numerosi consumatori.

Disfunzioni successive all’acquisto online

Sono stati poi ricondotti alla seconda pratica (qualificata come “disfunzioni registrate successivamente all’acquisto online”):

  • la ritardata o la mancata consegna dei prodotti acquistati e regolarmente pagati dai consumatori;
  • le informazioni ingannevoli sullo stato delle spedizioni;
  • i ritardi e gli ostacoli in relazione all’esercizio dei diritti di rimborso dei consumatori;
  • l’omessa o l’inadeguata assistenza post-vendita rispetto alle numerosissime richieste dei consumatori: in particolare, durante il periodo pandemico, sono state sospese molte attività di customer care;
  • i ritardi e gli ostacoli per l’esercizio dei diritti di recesso e di rimborso dei consumatori.

L’Autorità spiega che “si tratta di condotte qualificabili come ingannevoli e aggressive perché suscettibili di ingannare i consumatori e di condizionarli indebitamente nell’acquisto o nell’esercizio dei loro diritti contrattuali”.

Asimmetria informativa: l’intervento dell’Antitrust

L’intervento dell’Antitrust si inquadra in un’ottica di prevenzione del rischio di un e-commerce “sbilanciato”, a causa della spersonalizzazione del rapporto d’acquisto e dalla posizione di inevitabile asimmetria informativa in cui versa il consumatore”.

Secondo l’Autorità, la correttezza delle relazioni commerciali nel settore del commercio a distanza si fa un imperativo ancora più marcato, da realizzare “attraverso una chiara e completa rappresentazione delle caratteristiche delle offerte che si pubblicizzano e del conseguente vincolo contrattuale e dei diritti dei consumatori, per consentire una scelta commerciale dapprima in ordine all’acquisto e poi all’esecuzione del rapporto contrattuale”.

L’Agcom aggiunge che “Questi diritti assumono particolare rilevanza a causa dello stato di emergenza dovuto alla propagazione del Covid-19, periodo in cui sono state adottate misure di contenimento che hanno comportato significative restrizioni alla libertà di spostamento delle persone e alle attività commerciali al dettaglio spingendo moltissimi consumatori a rivolgersi al canale online”.

Per completezza di esposizione si precisa, infine, che avverso le sanzioni comminate a ciascuna società – come riportato nel testo dei provvedimenti adottati rispettivamente nei confronti di Unieuro, Mediaworld, Leroy Merlin e Monclick – è ammesso “ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’art. 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all’art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso”.

A prescindere da ogni valutazione di merito sul comportamento tenuto dalle aziende nei casi specifici di cui sopra, quanto precede è utile a far comprendere tutta l’attenzione e cura che l’imprenditore o il professionista deve avere nell’intraprendere l’attività di vendita di beni di consumo o servizi tramite internet, per evitare il rischio, tra l’altro, di finire sotto la lente delle pratiche commerciali scorrette, in un’epoca storica particolare come quella attuale in cui il commercio on line ha preso così tanto piede.

Occorre sapersi districare nel mare magnum della normativa in materia, in cui si intrecciano inevitabilmente anche conoscenze di tipo informatico, il marketing, la grafica…
Quindi la decisione di un’azienda di vendere i propri prodotti o servizi tramite un ecommerce, figurandosi magari di realizzare la maggiore fetta del proprio business grazie alla presenza online, non va presa certo a cuor leggero.

E-commerce, consumatori e Codice del consumo

L’e-commerce (o commercio elettronico), può essere definito – in termini generali – come l’insieme delle transazioni che avvengono attraverso internet per la commercializzazione di beni e servizi; è una qualsiasi attività di supporto ad una attività commerciale, che venga svolta utilizzando il canale telematico Internet. Si tratta, in ogni caso, di uno scambio commerciale che viene effettuato attraverso un canale elettronico di acquisto di beni e servizi, in cui il cliente sceglie on-line il prodotto.

L’e-commerce, poi, può riguardare lo scambio di prodotti e/o servizi tra imprese oppure tra imprese e consumatore. Nella seconda tipologia viene in gioco l’imponente apparato normativo di origine comunitaria dedicato alla tutela di tale figura contrattuale, il consumatore, appunto, nei rapporti con il professionista, ossia con l’altra parte del contratto che, per ragioni di ordine economico (ad esempio, imposizione dei prezzi dei prodotti o servizi), si pone in una posizione di sicura preminenza.

Stiamo parlando del “Codice del consumo”, introdotto dal legislatore italiano nel 2005 (D.Lgs. n. 206/2005, con successive modifiche e integrazioni) che è intervenuto a disciplinare i processi di acquisto e consumo, garantendo varie facoltà al consumatore o utente finale.

L’e-commerce, trova senz’altro spazio nel Codice del consumo, laddove la tutela del consumatore “digitale” si esplica attraverso:

  1. le clausole vessatorie;
  2. la promozione pubblicitaria (pratiche scorrette);
  3. una serie di obblighi informativi, tra cui quello relativo al recesso;
  4. le garanzie nella vendita dei beni di consumo.

Ovviamente, la disciplina tutelare è ben più ampia, sia all’interno che all’esterno del suddetto Codice; tuttavia, facendo riferimento a questo “corpus”, si consolidano almeno alcune “variabili” che devono necessariamente essere tenute presente da coloro che intendono rendere disponibili (qualunque sia la veste giuridica utilizzata) prodotti e/o servizi attraverso Internet.

Fonti: “Sanzionate Unieuro, Mediaworld, Leroy Merlin e Monclick per oltre 10 milioni di euro complessivi” – Agcm.it

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